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La scuola

La Scuola rappresenta l’ambiente formativo piu importante per i bambini, dopo la Famiglia.

Il rapporto che si crea tra il bambino e l’Istituzione scolastica costituisce la prima esperienza di socializzazione, che contribuira in modo significativo a determinare l’instaurarsi di relazioni sociali future. Nei bambini che presentano alcune specificita sia di tipo relazionale che di tipo cognitivo legato all’apprendimento, il rapporto con la Scuola e connesso non solo al normale dialogo allievo/insegnante, ma anche al rispetto di una serie di normative emanate nel corso degli anni e di buone pratiche, consolidate nel tempo.

Il legislatore ha inteso colmare lo svantaggio determinato da una particolare condizione, attraverso la creazione di apposite figure professionali (es. l’insegnante di sostegno) o attraverso l’adozione di misure “compensative” che permettono al bambino /ragazzo di raggiungere gli obiettivi previsti per la classe frequentata.

Tale legislazione, la piu avanzata in Europa per il riconoscimento del diritto all’integrazione scolastica delle persone con disabilita, non trova sempre un’idonea e uniforme applicazione. L’esigibilità di tali diritti parte dalla conoscenza del sistema normativo, ma il raggiungimento dell’obiettivo finale, rappresentato dalla crescita culturale e sociale del bambino/ragazzo inserito nella Scuola, non può prescindere da una riflessione di tipo didattico, in particolare sul metodo di studio che rimane lo strumento migliore per sostenere questi nostri bambini/ragazzi.

Breve profilo professionale del Dott. Ottavio Fattorini

Dirigente scolastico, gia docente per le attivita didattiche di sostegno.
Project manager, formatore in corsi diaggiornamento per insegnanti
Esperto di normativa scolastica e dimetodologie pedagogico-didattiche per l’integrazione degli alunni
diversamente abili
L’esperto risponde sull’argomento “Scuola”

[Domanda] Sostegno

Buongiorno, sono Maria la mamma di Andrea. Andrea 9 anni, ha importanti problemi immunitari per i quali è costretto ad una vita “preservata”.

Questa situazione gli impone di fare scuola a casa così come le terapie riabilitative psicomotricità e logopedia. Ogni anno per la scuola chiediamo il sostegno. Sostegno che ci è sempre stato concesso ma a mio avviso in termini insufficienti. In 1a e 2a elementare rispettivamente 8 ore e 10 in 3a elementare 11 ore.

Quest’anno che Andrea fa la 4a elementare gli sono state riconosciute 18 ore settimanali. Poichè il numero di ore di sostegno corrisponde alle UNICHE ore di scuola fatte dal bambino, possiamo fare qualcosa affinchè si possano avere più ore, così da garantirgli un diritto allo studio uguale a quello dei bambini di pari età ? Tenendo presente che spesso per malattia Andrea deve interrompere la scuola, se avessimo più ore a disposizione, almeno quando Andrea sta bene, potrebbe fare di più riuscendo quindi a non rinunciare troppo al programma di classe.

Grazie

[Risposta] Gentile Signora Maria, la domanda che pone riguarda il modo migliore per tutelare e far valere il diritto allo studio di Andrea, anche attraverso il supporto dell’insegnante di sostegno. La ringrazio per il quesito perchè la risposta potrà essere utile anche ad altri genitori che, come lei, si trovano a dover reclamare per avere un maggior numero di ore di sostegno ed al contempo mi consente di illustrare il funzionamento dell’assegnazione delle ore di sostegno alle scuole. Iniziamo il quadro di insieme. Il punto di partenza per l’assegnazione delle ore di sostegno è la certificazione medica rilasciata dal Neuropsichiatra del Servizio materno infantile (o, dove è realmente attiva, dall’equipe multidisciplinare che svolge questo compito). La famiglia consegna alla scuola la certificazione, nella quale viene richiesta per il singolo alunno, l’attivazione dell’insegnante di sostegno, talvolta con l’indicazione del numero di ore necessario. Non sono rari i casi in cui la dicitura è: si richiede l’insegnante di sostegno per il massimo delle ore consentite.

In ogni caso nella Diagnosi Funzionale, lo specialista dovrebbe indicare tutte le risorse occorrenti per l’integrazione dell’alunno: non solo l’insegnante di sostegno ma anche eventuali altre esigenze di assistenza educativa, assistenza igienica, ecc.. In base all’art. 12 comma 5 della Legge n° 104 del 1992, la proposta delle ore di sostegno andrebbe effettuata dal GLH Operativo, composto dal consiglio di classe dell’alunno, dalla famiglia e dagli operatori socio-sanitari. Il GLH di istituto prenderà atto dei dati che riguardano i singoli alunni, per analizzare e proporre soluzioni di coordinamento in relazione ad un quadro di insieme delle disabilità presenti nell’intero istituto. Le scuole presentano agli uffici di coordinamento provinciale (gli ex provveditorati agli studi, per capirci), una richiesta con l’elenco schematico di tutti i casi di alunni iscritti, bisognosi di sostegno, con i relativi codici o riferimenti diagnostici e con la richiesta delle ore di sostegno necessarie a ciascuno, così come emersa in sede di GLH operativo e confermata in sede di GLH di Istituto. A seguito di tale richiesta, la scuola riceve un’assegnazione di cattedre di sostegno, cioè di ore, complessiva. Ricordo che l’insegnante di sostegno non è formalmente assegnato ad un alunno, ma è assegnato alla classe in cui si trova quell’alunno.

Sulla base delle specificità e dei bisogni dei singoli alunni iscritti, la scuola stessa, cioè il Dirigente scolastico, cerca di ripartire questo “pacchetto” di ore, distribuendole alle classi che accolgono questi alunni. I centri di coordinamento provinciale assegnano alle scuole un pacchetto di ore che all’incirca si conforma al rapporto di un insegnante (cioè le ore di una cattedra: 25 nella scuola dell’nfanzia, 22/24 nella scuola primaria, 18 nella secondaria) ogni 2 alunni. E’ chiaro che molto spesso il “pacchetto” di ore assegnato alla scuola non è sufficiente a coprire il fabbisogno reale richiesto per ciascun alunno. Scusandomi per l’articolata premessa di inquadramento, vengo a risponderle nello specifico a cosa può fare lei, ora, per Andrea o chi si trova in una situazione simile.

Moltissimi genitori d’alunni portatori di handicap e sempre più negli ultimi anni, hanno come unica soluzione quella di ricorrere alla magistratura, per potersi veder riconosciuto il diritto dei propri figli di fruire di un insegnante di sostegno nell’intero orario scolastico settimanale. Sono all’ordine del giorno per chi è nel settore, le notizie di ricorsi presentati e vinti ex art. 700 del Codice di Procedura Civile, che obbligano l’amministrazione periferica (Per capirci, sempre l’ex provveditorato agli studi) ad assegnare il numero di ore di sostegno necessario a quel singolo alunno, facendo derogare l’amministrazione dai parametri e dai limiti che le sono posti per questioni di bilancio complessivo. Infatti la Magistratura in caso di ricorso al TAR, ha sempre deciso l’assegnazione delle ore di sostegno sulla base delle effettive esigenze rilevate o certificate (legge n° 296 del 2006 art. 1 comma 205, lettera b).

Tanto è diffusa questa pratica che in alcune province (ad esempio Roma), nella richiesta che le scuole devono presentare per ricevere un organico di sostegno rispondente al loro fabbisogno, queste devono esplicitamente indicare il numero di alunni iscritti già detentori di una sentenza ex art. 700. Come a dire, se c’è la sentenza, so già che devo osservare il giudicato. A seconda dei singoli casi sono state emesse sentenze che hanno assegnato a singoli alunni non solo una copertura di sostegno corrispondente ad una cattedra di un insegnante ma anche una copertura di sostegno totale (corrispondente cioè all’intero orario scolastico frequentato dall’alunno e pertanto superiore anche all’orario cattedra del docente. Per inciso ricordo che un dato altresì importante nell’assegnazione delle ore di sostegno alle scuole da parte dell’amministrazione è la presenza di alunni con deficit sensoriale ( vista, udito) : anche in questi casi l’assegnazione delle ore di sostegno alla scuola deve corrispondere almeno ad una cattedra.

Quindi l’amministrazione scolastica provinciale assegnerà alla scuola un “pacchetto” di cattedre all’incirca così costituito: una cattedra per ciascun alunno con disabilità fisica, una cattedra (o più) per ciascun alunno con sentenza ex art. 700, altre cattedre per rispettare tendenzialmente un rapporto ipotetico di 1 insegnante per 2 alunni, per tutti gli altri alunni, catalogati genericamente come psicofisici. Signora Maria, non so quale reazione le solleciterà questa risposta: sconforto per l’articolata e talvolta costosa procedura che dovrà seguire per dare ad Andrea più sostegno, oppure incoraggiamento perchè almeno esiste una via per ottenere che Andrea fruisca a pieno dei suoi diritti. In ogni caso ad oggi la situazione concreta è quella che le ho descritto. Un cordiale saluto e augurio a lei e ad Andrea.

[Domanda] Scuola elementare e sostegno…

Buongiorno, Sono la mamma di un bambino con VCFS di 9 anni che frequenta la 3a elementare (L 104 , art 3,comma 3). Quest’anno è stato particolarmente difficile per lui e per noi per colpa di un ‘evidente incompatibilità con la sua insegnante di sostegno ‘e specialmente per l’incapacità della Preside di risolvere veramente i nostri problemi. Le nostre domande sono:

-L’assegnazione delle ore di sostegno possono venir ridotte dai dirigenti scolastici ?
-Un’insegnante di sostegno “incompatibile” con i nostri figli può essere sostituita qualora si dimostri la situazione ?
-Il comune di residenza e obbligato a darci l’educatrice qualora ci spostassimo in una nuova scuola ?
-Possiamo avere una copia del PEI e dei verbali che riguardano i nostri incontri con la scuola ?

Grazie anticipatamente per le sue risposte , Cristina

[Risposta] Gentile Signora Cristina, approfitto della sua domanda, schematica e articolata in più punti, rispondendole punto per punto, sperando di rendere in tal modo più chiare le risposte.

1. Per quanto riguarda l’assegnazione delle ore di sostegno alle scuole, la rimando alla mia risposta alla signora Maria, la mamma di Andrea, che fornisce un quadro di insieme del funzionamento dell’assegnazione delle ore di sostegno che vengono messe a disposizione dei Dirigenti scolastici di ciascuna scuola. Come scrivevo, le singole scuole ricevono un “pacchetto” complessivo di ore/cattedre di sostegno che devono distribuire tra tutti gli alunni dell’istituto che hanno l’ esigenza del sostegno. In questo senso spetta in capite al Dirigente ripartire il “pacchetto” orario complessivo, ai singoli casi, sulla base di una valutazione di insieme di tutti gli alunni presenti e delle loro problematiche. Tale assegnazione oraria la dotrà fare in ultimo solo lui, pur avvalendosi del supporto tecnico e propositivo del GLH di Istituto, E’ del resto una valutazione che solo il Dirigente scolastico può fare se deve fare i conti con un “pacchetto” orario ormai fisso. E’ possibile, da quel che mi scrive, che ad esempio, il Dirigente scolastico di suo figlio si sia trovato a dover far fronte, con lo stesso “pacchetto” complessivo di ore, a casi di alunni rivelatisi a suo giudizio più gravi. In questo senso lei può sempre cercare un colloquio o meglio presentare un’istanza al Dirigente in cui sottolinea la situazione medica di suo figlio e richiama quanto certificato dai medici che lo seguono, se da tali certificazioni emerge l’esigenza di una copertura oraria con l’insegnante di sostegno maggiore di quanto ricevuto..

2. La stessa procedura potrà seguirla per sollecitare il Dirigente scolastico ad intervenire in una situazione di “incompatibilità” con l’insegnante di sostegno assegnato, specificando ovviamente tutti i dettagli che hanno determinato tale situazione. E’ bene che sappia che non è detto che il Dirigente abbia la reale possibilità di risolvere il problema, qualora certo lo abbia ravvisato degno di importanza e di intervento. La reale possibilità per il Dirigente di rispondere alle sue sollecitazioni, dipenderà da moltissime variabili specifiche dell’istituto, difficili da enumerare ma che per esempio possono essere: numero complessivo di insegnanti di sostegno, di alunni con handicap, tentativi di rispettare la continuità didattica, abbinamenti per compatibilità orarie del singolo insegnante, ecc..).

3. terzo punto. Il diritto di suo figlio ad avere una educatrice certo rimane tale anche in caso di spostamento in una nuova scuola. Di fatto però potrebbero esserci delle difficoltà , che per sintesi definisco “burocratiche-organizzative”, da parte dell’ente locale e della nuova scuola a rispondere con sollecitudine alle tempistiche di un cambiamento in corso d’anno scolastico. Consiglio un colloquio preventivo con il Dirigente del nuovo istituto perchè possa indagare presso l’ente locale le modalità e le tempistiche che saranno necessarie all’attivazione della figura dell’educatrice nella nuova sede. Lei stessa potrebbe sondare il responsabile dell’ente locale che fornisce il finanziamento per l’educatrice per verificare la loro versatilità operativa.

4. Per la quarta domanda, la risposta è che DOVETE avere copia del PEI, perchè il PEI deve essere, se non concertato, visto alcune specificità didattiche, certo approvato anche dalla famiglia, che lo accetta sottoscrivendolo. Per l’accesso agli atti che riguardano vostro figlio, quali ad esempio i verbali delle riunioni, rimando alla normativa sulla trasparenza, che certo vi consegna tutto il diritto di prendere copia o visione di ciò che vi riguarda.

[Domanda] Difficoltà con l’insegnante di sostegno

Mi presento sono Tonino il papa di Chiara bambina con sindrome di Digeorge diagnosticata al primo ricovero presso il B. Gesù (Chiara ha 3 giorni). Ho partecipato all’incontro con le famiglie nel marzo 2004 su invito della Dottoressa Digilio e li ascolto i problemi legati alla sindrome troppi tutti d’un fiato (la bimba ha 2 mesi). Da qui inizia una corsa sempre al B.GESU ma adesso va un pò meglio.

Inizia la scuola materna (3 anni) con entusiasmo sopratutto da parte di Chiara e la speranza da parte mia che le insegnanti possano cogliere qualcosa che a noi genitori sfugga in quanto la bimba non frequenta amichetti con assiduità e quindi la materna pensiamo sia una buona palestra per avere degli indizi; non va proprio cosi la bimba arriva al rifiuto di andare a scuola, io chiedo un chiarimento con la dirigente e la maestra , la risposta la ottengo dopo un po’ in quanto la maestra si assenterà ‘ per tre anni perchè esaurita.

Chiara ora frequenta la 3a e ci troviamo in difficoltà soprattutto per la matematica chiudo e vengo ora al quesito :c’è qualcuno che può darmi una dritta essendo già passato sul problema analogo, la pedagogista e il sostegno non sono molto in sintonia sui metodi da seguire, chiedo nuovamente un colloquio con la dirigente scolastica per trovare una soluzione ma trovo un muro di gomma, coinvolgo anche la ASL e il Centro dove è seguita Chiara per ottenere un PEI con la collaborazione di tutti (scuola e specialisti) l’esito è pessimo. Arrivo a valutare il cambio scuola ma rinuncio pensando che sia negativo per la bimba la mancanza dei compagni che da a lei una sicurezza che verrebbe compromessa nel cambio scuola. Il mio desiderio sarebbe quello di sostituire la Maestra di sostegno poichè inadeguata a mia figlia e poco incline ad ascoltare i consigli da parte del centro che segue la bimba ma non riesco ad avere un sostegno fattivo da parte di nessuno se non a parole da parte degli specialisti ma a quattrocchi, Cio’ rende a me impossibile andare oltre nei confronti della scuola.

Chiedo scusa per il messaggio troppo lungo e ringrazio anticipatamente per la vostra pazienza nel volermi leggere . Questi bimbi hanno tantissimo da parte delle persone che lavora per tenerli in vita il resto per renderli autonomi è desolatamente carente. Grazie e un grosso saluto”

[Risposta] Gentile Signor Tonino, perchè si scusa della lunghezza del messaggio? Mi ha fatto piacere leggere la sua storia e penso che sia ben riuscito a comunicarci le difficoltà che ha attraversato e sta attraversando Chiara nel contesto scolastico. Lei ha fatto quel che aveva il diritto, oltre che il dovere, di fare per Chiara. Il problema che sta trovando, oltre alla sua insoddisfazione per l’insegnante di sostegno, è anche un problema di coordinamento tra tutte le figure professionali che lavorano per Chiara, anzi, scrivo meglio, che DEVONO, per dettato giuridico-istituzionale, lavorare PER IL BENE di Chiara. E’ compito di ogni Dirigente scolastico promuovere e garantire il pieno successo formativo di ciascuno dei suoi alunni, in particolar modo degli alunni più bisognosi di attenzioni.

La legge (dalla 104/92 a tutte le successive indicazioni applicative ed ai numerosissimi provvedimenti ministeriali succedutisi fino, per citare l’ultimissimo, alla Direttiva del 27.12.2012, sui Bisogni educativi Speciali) consegna al Dirigente scolastico un ampio spettro di strumenti per assolvere alle sue responsabilità , svolgendo compiti di promozione e coordinamento. Tra questi strumenti c’è di certo la possibilità, oltre che il dovere (ed il diritto da parte della famiglia), di convocare uno o all’occorrenza più GLH operativi. Il Gruppo di Lavoro sull’Handicap, dedicato all’analisi dell’operatività su un singolo alunno, è appunto un consiglio di classe cui sono invitati (e, a seconda dei ruolo, tenuti a partecipare), oltre a tutti i docenti della classe, curricolari e di sostegno, anche tutte le figure professionali (medici, pedagogisti, logopedisti, fisioterapisti, psicologi,referenti di enti o centri che accolgono l’alunno, referenti dell’Ente locale ecc’) che lavorano PER quell’alunno. E’ in quella sede (il GLHO) che si devono concertare gli interventi ritenuti più adatti e considerare l’alunno come una persona nella sua totalità , la cui vita si svolge in parte, ma non solo, nella scuola.

E’ in quella sede che si procede se non a stendere, almeno a tracciare le linee del PEI, appunto con la collaborazione ed il contributo di tutti. In quella sede può essere preso in considerazione, meglio che altrove, il progetto di vita di quella persona. Quella sede può (e adesso mi allargo un po’ rispetto ai dettati istituzionali) , in assenza di altro e meglio, diventare il catalizzatore delle attenzioni sul singolo alunno di tutti coloro che con lui interagiscono, così da analizzare la sua vita nell’insieme al fine di concertare interventi sinergici e reciprocamente funzionali.

E’ chiaro che se la docente di sostegno partecipa a questo coordinamento, potrà esprimere le sue opinioni o disappunti con altre figure, ma sarà comunque tenuta a prendere atto delle decisioni e delle direzioni cui il GLHO, cioè il gruppo, è addivenuto. E’ indispensabile che scuola, famiglia, specialisti e operatori che lavorano su Chiara, abbiano o tentino di avere una direzione comune e cerchino di coordinarsi. Mi sembra che lei, Signor Tonino, abbia agito giustamente reclamando azioni che ciascun attore aveva il dovere di compiere. Con il mio inquadramento ho pertanto solo richiamato e rinforzato ciò che lei può e deve pretendere da ciascun partecipante, ognuno per il suo ruolo, ma tutti dalla parte di Chiara. In caso di disaccordo tra gli specialisti e la docente di sostegno, se non riesce il Dirigente a trovare una mediazione operativa, chiunque dei presenti, ma soprattutto lei, potrà svolgere questo compito di mediazione e coordinamento, affinchè, verbale del GLH alla mano, tutti sappiano cosa il GRUPPO ha deciso. Per quanto riguarda specificamente l'”incompatibilità “ con la docente di sostegno la rimando allo specifico punto della mia risposta alla signora Cristina. Potrà presentare un’istanza scritta al Dirigente scolastico in cui circostanzierà i motivi di questa incompatibilità , tra i quali potrebbe esserci la non volontà dell’insegnante di adeguarsi, pur nell’ambito della sua libertà di insegnamento, alle indicazioni emerse e decise collegialmente in sede di GLHO.

Qualora una tale modalità didattica venga considerata controproducente per il bene di Chiara, è nelle facoltà del Dirigente scolastico assegnare alla classe di Chiara un altro docente che condivida le indicazioni maggioritarie emerse nel GLHO. Che il Dirigente abbia la reale possibilità di esercitare questa facoltà , dipenderà da moltissime variabili specifiche dell’istituto.

[Domanda] Ore di sostegno…..

Salve,le volevo chiedere come si fà a ottenere le 20 ore di sostegno????
Mio figlio di 10 anni frequenta la 4a elementare con sole 11 ore con la maestra di sostegno.
Grazie.

[Risposta] Per inquadrare questa domanda sono molte le cose da dirsi sul funzionamento dell’assegnazione delle ore di sostegno alle scuole e poi ai singoli alunni. In questo senso il problema che lei pone è identico a quello della signora Maria, la mamma di Andrea. Nella risposta alla signora Maria troverà una delucidazione sul quadro di insieme e sul funzionamento del meccanismo di assegnazione delle ore di sostegno ed anche le possibilità concrete che può praticare per avere assegnate più ore.

Può essere utile anche la lettura del primo punto della mia risposta alla signora Cristina. Come vede, (so che non è una consolazione), il problema che lei pone è purtroppo piuttosto comune.

[Domanda] Difficoltà matematica

Buonasera Prof. come è già noto nella Sindrome questi bambini hanno difficoltà nella matematica… Mio figlio Tommaso di 8 anni che attualmente frequenta la seconda elementare (con 11 ore di sostegno + 10 ore di educatore), nonostante stia seguendo il programma della classe, ha grosse difficoltà nelle tabelline.

La mia domanda è questa: secondo lei è meglio far fare tutte le tabelline, come gli altri bambini, seguendo i tempi della classe o farlo rimanere indietro, ma dargli la sicurezza di averle imparate per bene? Inutile dire che con le insegnanti ho già parlato e mi hanno detto di non preoccuparmi;però volevo sapere secondo la sua esperienza cosa mi poteva suggerire in proposito!!!!! Eventualmente anche, se la tecnica di ascolto delle tabelline con la musica puo’ essere un buon metodo.

Grazie

[Risposta] Buongiorno, la ringrazio molto per la domanda che mi pone, poichè evidenzia una grande fiducia neri miei confronti e per l’Associazione che mi ha scelto e voluto per svolgere questo servizio. Grazie.

Purtroppo però le devo dire che proprio la mia esperienza mi consiglia di non pronunciarmi mai in modo generico e preconcetto su questioni così specifiche ed individuali come quella che lei pone per Tommaso. A mio giudizio infatti non esiste una risposta generica e sempre valida alla sua domanda ma esiste la risposta, raggiunta sempre per tentativi ed errori, e sempre posta sotto verifica, per Tommaso in questo momento, in questo contesto. Non avendo occasione di conoscerlo o di lavorare con lui personalmente e per molte ore, per esperienza mi affiderei con fiducia alla professionalità delle insegnanti, che nella stragrande maggioranza dei casi sono veramente delle professioniste di alto livello. E’ quello che io faccio o cerco di fare per mia figlia, pur avendo uno sguardo inevitabilmente esperto sulla scuola. Se si entra nella logica che ogni singolo alunno è portatore di bisogni educativi speciali, tutti suoi, tutti per lui, non esistono raffronti didattici significativi con ciò che fanno gli altri compagni di classe, che certo avranno altre difficoltà o abilità , di altro tipo ed anch’esse tutte “speciali” perchè specifiche.

E’ il contesto socio-ambientale-culturale che determina se una certa difficoltà è un handicap o non lo è. Perchè far sperimentare un insuccesso se non necessario e non rispettare gli specifici e personali tempi di apprendimento? Sono certo che le insegnanti sapranno dosare il come, il quando ed il quanto forzare Tommaso nel suo percorso di apprendimento.

Ad esempio: se il far imparare le tabelline ha come obiettivo didattico per le insegnanti quello di svolgere più rapidamente dei calcoli, Tommaso potrebbe in futuro avvalersi di una calcolatrice; oppure potrà impararle più avanti in modo più “spontaneo”. Se il loro obiettivo didattico è esercitare la memoria, Tommaso potrà conseguirlo imparando a memoria filastrocche o poesie. Molto spesso i compiti che le insegnanti fanno svolgere agli alunni hanno obiettivi didattici che sono formativi in senso lato e trasversali, che quasi prescindono dagli specifici contenuti e si pongono come fine soprattutto lo sviluppo di COMPETENZE trasferibili in altri, differenti contesti. Quelle sì che sono importanti da far acquisire, perchè sono quelle che servono nella vita e si possono far acquisire in tantissimi modi. Sono certo che le insegnanti di Tommaso sanno dove stanno andando’io le seguirei.

[Domanda] Diminuzione ore di sostegno

Salve, sono la madre di un soggetto VCFS di quasi 10 anni che frequenta la III elementare (abbiamo ritardato di un anno l’ingresso alla primaria). I primi due anni J. ha beneficiato di una copertura totale svolta congiuntamente da insegnante di sostegno ed educatrice (la stessa che aveva alla scuola dell’infanzia). Quest’anno la copertura è invece solo parziale, in quanto la neuropsichiatra ASL di riferimento registra un “miglioramento” e quindi il bambino può essere lasciato solo con l’insegnante curricolare per metà del tempo che trascorre a scuola. Non solo: siccome l’unica seduta di logoterapia settimanale ora prevista, sempre in virtù di questo cosiddetto miglioramento, è la mattina di lunedì dopo la ricreazione, il bambino deve uscire da scuola e saltare due ore di lezione – durante le quali sarebbe altrimenti scoperto – e tornare a casa in anticipo (la ricreazione finisce alle 11, alle 11:15 comincia la seduta di logopedia che finisce alle 12, ma non avrebbe senso farlo rientrare a scuola per 20/25 minuti scarsi…).

Noi abbiamo provato ad opporci, e ci siamo rifiutati di firmare il PEI, non per criticare l’impostazione del lavoro pensato dai docenti, nei quali riponiamo fiducia totale, ma proprio per protesta contro questo meccanismo di tagli che segue solo una logica di abbattimento dei costi e non il millantato miglioramento della qualità del servizio o la sbandierata volontà di rendere J. sempre più indipendente.

L’insegnante di sostegno è infatti di sostegno alla classe in virtù della presenza di un soggetto con disabilità nel gruppo, e non per assistere il soggetto con disabilità , o per lo meno, non solo, tant’è vero che la docente di sostegno aiuta anche i vari bambini con DSA presenti in classe, e J. viene costantemente incoraggiato a lavorare in autonomia anche quando l’insegnante è presente in classe. Possiamo fare qualcosa per ottenere la copertura massima per l’anno a venire, o le decisioni prese congiuntamente da DS e ASL sono insindacabili? Grazie!

[Risposta] Gentile Signora, la ringrazio per l’ottimo inquadramento che è riuscita a fare sul sistema dell’integrazione scolastica in Italia ed in particolare per aver messo in evidenza che l’assegnazione dell’insegnante di sostegno è alla classe e non propriamente al soggetto con disabilità .

Per quanto riguarda la mancata firma del PEI, come forma di protesta per i tagli sul sostegno, benchè possa essere un’idea originale di protesta, se rimane isolata e non doverosamente pubblicizzata non sortirà molti effetti e non vorrei creasse qualche difficoltà burocratica alle insegnanti. Vedete voi. Per quanto riguarda la domanda specifica, mi sembra che sia ascrivibile tra le questioni inerenti le modalità per ottenere più ore di sostegno. In questo senso la rimando alla risposta data alla signora Maria ed al primo punto della mia risposta alla signora Cristina. Una volta chiarite, con la lettura di queste risposte, le modalità di proposta ed assegnazione delle ore di sostegno in generale, rilevo che nel suo caso specifico una componente fondamentale del GLH operativo di J., la neuropsichiatra ASL di riferimento, sembra non rilevare la necessità di un incremento quantitativo del sostegno ma anzi l’importanza di un cambiamento qualitativo che stimoli J. ad una sempre maggiore autonomia, con il contributo degli insegnanti curricolari. La proposta per la richiesta quantitativa delle ore di sostegno trova nell’opinione medica un forte punto di partenza, cui certamente dovranno sommarsi le opinione dei docenti, dei genitori o di altri operatori che lavorano con l’alunno.

Al Dirigente scolastico il compito di coordinare le opinioni, trovare la mediazione tra le posizioni e tirare le somme per una quantificazione condivisa della proposta delle ore di sostegno. Propriamente non esiste quindi niente di insindacabile, tranne le opinioni professionali di ciascuna componente del Gruppo. E’ possibile che il risultato di questa concertazione tesa al bene di J. abbia portato al risultato di spingere su una maggiore autonomizzazione di J., prescindendo dal riferimento strettamente quantitativo alla figura dell’insegnante di sostegno.

E’ chiaro che se la vostra opinione è discorde potrete esprimerla nelle sedi opportune, appunto il GLH operativo ed al limite tentare la carta del ricorso alla magistratura come si suggeriva nelle risposte qui sopra richiamate. Anche in questo caso mancherebbe però un “pezzo forte” per perorare il vostro intento e cioè il parere certificato della neuropsichiatra, che sembra non rilevare per il caso specifico, l’esigenza di un sostegno quantitativamente aumentato; questa opinione non sembra essere stata espressa per questioni di tagli economici, che del resto non pertengono alla sua professione, ma per questioni funzionali alla crescita di J..

Non posso pronunciarmi nel merito del caso specifico di J., se non facendo riferimento all’opinione della neuropsichiatra che la conosce, ma approfitto dell’argomento per dire che talvolta ed in alcuni casi, il miglior intervento per l’integrazione non si gioca solo sulla quantità oraria del sostegno ma anche ed in certi casi al contrario, sulla qualità dell’intervento, sulla sua specificità , sul coinvolgimento del contesto (decenti curricolari, attivazione dei compagni di classe, spinta all’autonomizzazione dell’alunno, ecc..). Spero di avervi dato delle chiavi di lettura delle posizioni in campo.

[Domanda] Metodo per migliorare l’apprendimento

Gentile Professore, mi faccio portavoce di una serie di richieste pervenute in associazione riguardo l’applicazione di un metodo pedagogico che possa potenziare l’apprendimento in età scolare.

Diversi nostri soci mi hanno riferito di aver adottato per i loro bambini il metodo Feurstein e di aver verificato gli esiti positivi del metodo. Altri mi hanno parlato favorevolmente del metodo Tomatis. Sarebbe utile per le nostre famiglie avere delle indicazioni di carattere generale sull’utilità o meno di sostenere il processo di apprendimento dei nostri bambini/ragazzi con sollecitazioni esterne a quelle che provengono dal normale corso di studio. Grazie per la sua collaborazione. Giulietta Cafiero

[Risposta] Gentile Signora Giulietta, la sua domanda apre una finestra su di un mondo molto articolato ed in continuo divenire: quello di specifici metodi didattici, utili a sostenere e migliorare i processi di apprendimento dei nostri scolari in difficoltà.

Essendo così ampio e variegato lo spettro di specifiche metodologie che si potrebbero analizzare mi devo limitare ad alcune considerazioni generali, utili alle analisi e alle scelte che i genitori dell’Associazione si potrebbero trovare a dover fare. Se iniziassi un elenco dei metodi esistenti e proposti dagli specialisti sarebbe inevitabile scordarne molti. Oltre al metodo Feuerstein, che è certamente tra i più famosi e diffusi o al metodo Tomatis, da lei citati, ne esistono molti altri e ciascuno ha delle prescrizioni più o meno specifiche in relazione al tipo di disturbo o handicap che presenta l’alunno (Es. ritardo cognitivo, autismo, difficoltà motorie, ecc’): metodo ABA, TEACCH, metodo Woce, la comunicazione facilitata, ecc..

Ora il punto è che ciascun metodo, oltre alla specificità della sua prescrizione per particolari tipi di difficoltà , deve essere valutato proprio in relazione a quel soggetto specifico, alle sue potenzialità o meglio al suo profilo dinamico funzionale e non è possibile accordare in modo preconcetto alcuna preferenza ad alcun metodo, se non analizzando il caso specifico cui si intende applicarlo. In questo senso tenderei ad affidarmi agli specialisti o alle figure professionali che più conoscono il singolo ragazzo ed analizzare le loro eventuali proposte di utilizzare specifici metodi. Sono loro i più adatti a dare indicazioni, che devono essere personalizzate: questa sì è un’accortezza che, per quanto appaia scontata, è nostro compito verificare sempre. Nel proporre un metodo gli specialisti devono certo aver preso in considerazione lo spettro più ampio possibile dei metodi esistenti, le pubblicazioni scientifiche che li illustrano e ne documentano i benefici, le referenze che ne hanno raccolto nel corso della loro professione. Come dire, tenderei a sincerarmi che lo specialista sia giunto al suggerimento di uno specifico metodo avendone verificati e vagliati, anche se non necessariamente praticati, molti.

L’importante è avere la consapevolezza che si sta cercando ed eventualmente provando, non IL metodo ma UN metodo che può aiutare e sostenere le potenzialità di apprendimento di QUELLO studente e che può essere adatto proprio alle SUE caratteristiche. E’ chiaro che quando una particolare metodologia risponde ai bisogni di quell’alunno, se ne diffonde un riscontro positivo che però a mio parere non può essere generalizzato tout court a tutti gli alunni, neanche se hanno caratteristiche diagnostiche molto simili, perchè nella considerazione va contemplata la persona nel suo complesso, le abitudini, le attitudini, la sua vita sociale extrascolastica, le caratteristiche della famiglia. E’ inoltre anche da considerare che quando si intraprende una certa metodologia, sono molte le ore che ad essa vengono dedicate e pertanto è più probabile che si raggiungano dei risultati, che vanno però sempre considerati nel rapporto tra efficienza ed efficacia, tra tempo dedicato e sottratto ad altro e le priorità che si volevano perseguire.

Bisogna inoltre verificare la bontà del metodo rilevandone risultati trasferibili a contesti e modalità differenti, anche solo parzialmente, da quelli in cui il metodo è utilizzato. E’ chiaro che una volta superate tutte queste considerazioni valutative in senso positivo, il metodo praticato può essere quello giusto per quel ragazzo. Spero di aver fornito degli spunti di riflessioni utili quando una famiglia viene posta di fronte all’opportunità o decide di intraprendere una particolare metodologia.

[Domanda] Insegnanti di sostegno e disabili

Recenti sentenze hanno ribadito il diritto all’insegnante di sostegno per gli studenti disabili e/o con deficit di apprendimento. DSA intrinseco a quello all’istruzione (per altro obbligatoria sino alla maggiore età ) ed è volto all’integrazione dello studente svantaggiato con gli altri compagni di classe. Il mancato riconoscimento, dunque, integrerebbe non solo una lesione di questi diritti, ma anche un’inaccettabile discriminazione. Il monte ore massimo dovrà essere calcolato singolarmente, in ragione della natura e della gravità dell’handicap dell’interessato, attestata dalla competente Commissione ASL al termine di un complesso accertamento medico. Questa è l’estrema sintesi delle sentenze dei Tar Campania-Napoli sez. V n. 3783 del 07/09/12, Tar Lazio- Roma sez. III nn. 5123 e 2199/12 (cfr per un approfondimento (http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=1072), Tar Toscana sez.

DOMANDE: Come ci si deve comportare in caso di evidente assegnazione di ore di sostegno non sufficienti? A chi ci si deve rivolgere? Commissione ASL? USR Regionale? Scuola? Grazie Fausto Merlo

[Risposta] Gentile Signor Fausto, grazie per aver richiamato nella sua domanda i diritti all’integrazione scolastica così come vengono riaffermati da diverse sentenze dei TAR.

Gli interrogativi da lei posti sono comunque pienamente riconducibili alla questione inerente l’assegnazione delle ore di sostegno e le modalità per ottenere un maggior numero di ore. In questo senso la rimando in toto alla risposta alla signora Maria, dove troverà una delucidazione del quadro di insieme sul funzionamento del meccanismo di assegnazione delle ore di sostegno ed anche le possibilità concrete che può praticare per avere assegnate più ore, cioè proprio il ricorso alla magistratura, come del resto da lei richiamato. In quelle risposte troverà esattamente quanto da lei richiesto.

[Domanda] Scuola privata e l’assistente di sostegno

Buongiorno è previsto l’insegnante di sostegno anche per la scuola privata (comunque parificata) ? Se sì, nei casi in cui non fosse già presente l’insegnante, qual è l’iter per la richiesta ? E’ prevista una contribuzione da parte della famiglia che usufruirebbe della prestazione aggiuntiva ? Grazie, cordiali saluti

[Risposta] Gentile Signor Alberto, per rispondere alla sua domanda può essere opportuno fornire un inquadramento normativo complessivo sulle scuole paritarie all’interno del quale collocare le risposte più specifiche. La legge che regolamenta in ogni aspetto le scuole paritarie è la n. 62/2000 che citerò in più punti. Sono definite scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le Istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti locali, che, a partire dalla Scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui all’art. 1 commi 3, 4, 5 e 6 Legge n. 62/2000. L’art. 1, comma 4. determina che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 1:
A. un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
B. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
C. l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
D. l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
E. l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
F. l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; Quindi le scuole private che hanno la parità scolastica ai sensi della Legge n. 62/2000, sono obbligate, pena la perdita della parità , a rispettare la Legge 104/92 e le leggi vigenti sull’integrazione scolastica in Italia.

Questo il diritto veniamo ai fatti.

Le scuole paritarie, anche a seconda della Regione in cui si trovano, ricevono solo un contributo parziale per le spese a copertura dei costi dell’insegnante di sostegno, riconosciuto dall’art.1, comma 15, della Legge 62/2000, e solo le scuole paritarie secondarie possono accedere a un altro finanziamento, previsto dal Decreto Ministeriale 27/2005, presentando, nei termini fissati annualmente dal Ministero, un progetto di integrazione scolastica per l’anno scolastico successivo, corredato di certificazione di handicap e piano finanziario.

Di fatto però avviene che, se una scuola paritaria non ha intrapreso nel suo complesso e con convinzione la scelta di perseguire la reale integrazione di tutti gli alunni, sempre più spesso si viene a sapere di colloqui pre-iscrizione tutti volti a far desistere i genitori dall’iscrizione, oppure, altrettanto illegalmente, a chiedere ai genitori, oltre alle normali spese di frequenza, contribuzioni alle spese per il sostegno.

E’ chiaro che la famiglia che si sente rispondere in questo modo dal referente della scuola paritaria, potrebbe adire alle vie legali o quantomeno segnalare all’Ufficio Scolastico Regionale, che deve vigilare sui requisiti di paritarietà, il mancato rispetto di quanto previsto dalla norma. E’altrettanto chiaro però che tali azioni non avrebbero altro esito che cercare di far rispettare un principio e un diritto in quella specifica scuola paritaria, ma nei fatti renderebbe ancor più complicato perseguire il fine superiore dell’integrazione del proprio bambino, in una scuola che non intende essere accogliente se non per coazione legale.

[Domanda] Insegnante di sostegno

Quando l’insegnante di Sostegno si assenta, con raporto 1/1 sull’alunno deve essere sostituita dopo quanto? Grazie

[Risposta] L’insegnate di sostegno è giuridicamente del tutto equivalente a qualsiasi altro insegnante. Le questioni inerenti la sua sostituzione sono pertanto riconducibili alla norma generale sulle supplenze che prevede, a rigor di dettato normativo (in parte aggirabile nelle scuole primarie), che si proceda alla nomina di un supplente solo per assenze di almeno 5 giorni, per la scuola primaria, e di almeno 15 giorni per la scuola secondaria. Le supplenze per assenze inferiori devono essere coperte con personale interno disponibile.

Se per disponibilità si intendono docenti che hanno un orario cattedra inferiore all’orario contrattuale previsto per l’ordine di scuola in cui insegnano, bisogna subito dire che tali disponibilità non esistono praticamente più. Ogni scuola pertanto si organizza nei margini della propria autonomia per risolvere il problema delle supplenze, anche ad esempio pagando ore in più ai docenti dichiaratisi disponibili a svolgerle.

Questo vale però in generale, poichè per lo specifico del sostegno, se l’assenza del docente è inferiore a quanto qui sopra riportato, e cioè non è possibile convocare il supplente, la presenza dell’insegnante di classe è nei fatti considerata sufficiente a coprire l’assenza. Nel rispondere a questa come a molte altre delle domande che mi sono pervenute, mi è balenata una osservazione che condivido con voi: è incredibile come per molte questioni che riguardano la scuola, si debba parlare prima di ciò che è previsto per norma e poi di ciò che avviene di fatto. Speriamo che i nostri comuni tentativi e sforzi contribuiscano a ricucire questo iato.

[Domanda] Sostegno

Gent.mo Professore la prima domanda che le pongo è di carattere generale: chi decide il monte ore di sostegno da assegnare ad un bambino? Nel nostro caso (prima elementare) in tutte la documentazione presentata per la domanda di sostegno (incluso tutte le relazioni della ASL) non si fa mai riferimento ad un numero di ore necessarie.

La seconda domanda è relativa al nostro caso dove alla classe di mia figlia è stata assegnata una cattedra di 22 ore di sostegno a fronte di due bambini certificati. Da quello che so la condivisone della maestra di sostegno è applicabile solo se entrambi i bambini sono presenti in classe e quindi la maestra è in grado di seguirli entrambi, è vero?

Nella nostra classe l’altro bambino è presente solo nei momenti di socializzazione e comunque necessita di un rapporto esclusivo e dedicato uno a uno; nel resto delle ore il bimbo frequenta il CSE (centro socio educativo del comune istituito presso la nostra scuola).

Ad oggi le 22 ore sono divise a metà su i due bambini (11 e 11). La terza si riferisce alla modalità di gestione delle ore di sostegno; ad oggi le maestre lamentano una presenza insufficiente del sostegno durante le ore di matematica e italiano, esiste quindi un modo per cambiare l’orario del sostegno? Grazie infinite daniela e alfredo

[Risposta] Gentili Daniela e Alfredo, i vostri tre interrogativi sono solo in parte collegati e pertanto vi darò una risposta distinta per ciascuno di essi anche perchè sono convinto che le vostre domande interessino molti altri genitori dell’Associazione. Prima domanda : “chi decide il monte ore di sostegno da assegnare ad un bambino?”. Benchè abbia avuto modo di rispondere su questo argomento in altre risposte, in particolare in quella alla signora Maria, cui vi rimando, approfitto della vostra domanda, di cui vi ringrazio, per avere l’occasione di integrare la mia risposta con qualche riferimento normativo specifico.

Come è noto e ribadito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 10 c. 5 “La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap, di cui all’articolo 3, comma 1 della L.104/92 è accertata dalle Aziende sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità , in presenza dei presupposti previsti dall’art.3, comma 3 della L.104/92. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità . I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’art.3, commi 1 e 3, della L.104/92. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato”. E’ nel GLHO quindi che si procede all’indicazione del numero di ore di sostegno.

Un altro utile richiamo, in relazione alla spesso reclamata esigenza di avere più ore di sostegno, di cui pure abbiamo trattato in altre domande, è quello alla lettera della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale: “La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità (art.3, comma 3 Legge 104/92) ; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità , bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”. La seconda questione che ponete, cioè la condivisione di un insegnante di sostegno per due bambini inseriti nella stessa classe necessita di alcune spiegazioni.

Poichè non sempre la scuola dispone delle ore di sostegno necessarie alle esigenza di tutti i suoi alunni con disabilità , qualora si trovi ad avere due bambini disabili nella stessa classe (la questione della compresenza di due disabilità nella stessa classe è molto controversa e articolata e meriterebbe un lunghissimo approfondimento a parte), può succedere che assegni un solo insegnante a quella classe, che possa in qualche modo aiutare entrambi: di fatto si cerca in tal modo di far quadrare i conti delle assegnazioni di sostegno. E’ chiaro che si tratta di una assegnazione formale di 11 ore di sostegno per vostra figlia, con il vantaggio però, da quel che ho capito, di poter usufruire del medesimo insegnante di sostegno nei giorni o momenti in cui l’altro bambino non è a scuola.

Non esiste norma sulla vincolabilità della presenza di un insegnante di sostegno alla presenza nella medesima aula di entrambi i bambini che segue. Gli insegnanti assegnati alla classe potrebbero essere due, ciascuno svolgendo le sue 11 ore con il bambino che segue. Teoricamente, benchè praticamente poco funzionale, potrebbe in quel caso addirittura verificarsi la circostanza che siano presenti nella medesima aula due insegnanti di sostegno per alcune ore, es. 11, e non ci sia alcun insegnante di sostegno per il resto delle ore. Ciò su cui dovrete, se lo riterrete, puntare l’attenzione, è se vostra figlia ha diritto a più di 11 ore di sostegno. In quel caso dovrete chiedere più ore di sostegno, anche con le modalità indicate in altre risposte del forum. Qualora invece le 11 ore sono un numero congruo e sufficientemente funzionale a vostra figlia, la disponibilità di qualche ora in più dell’insegnante di sostegno in quella classe, causa assenza dell’altro bambino, può (di fatto e non formalmente) tornare utile a vostra figlia.

Terza ed ultima questione: “le maestre lamentano una presenza insufficiente del sostegno durante le ore di matematica e italiano, esiste quindi un modo per cambiare l’orario del sostegno?”. Le maestre, insieme alle colleghe di sostegno, compongono un Consiglio di classe. E’ quello l’organo collegiale ed il momento istituzionale per orientare le disponibilità orarie del collega di sostegno su certe materie piuttosto che altre. In quel caso, su istanza dei colleghi curricolari, l’insegnante di sostegno verificherà la sua disponibilità ad accogliere in tutto o in parte le richieste di supporto che hanno mostrato. Presenterà così al Dirigente scolastico la proposta di mutamento del proprio orario di servizio e questi, in presenza di un accordo conseguito in seno al Consiglio di classe, sarà lieto di approvarlo. E’ chiaro che coprendo alcune materie ne resteranno scoperte altre, ma è proprio questa la valutazione collegiale da compiere nel Consiglio di classe, ragionando insieme su cosa è meglio coprire con la stessa coperta.

[Domanda] Iscrizione scuola elementare

Gentile prof.sono felice di ricevere delle informazioni da un esperto nella sindrome. Sono una mamma di bimbo con d.george. Ho avuto mille dubbi per iscrizione bimbo in prima elementare. Volevo iscriverlo in una scuola privata paritaria ma dovevo pagare insegnante di sostegno superando il tetto previsto dalla regione veneto per il modello isee. la scuola privata mi veniva incontro con 10 ore con insegnante della scuola e 5 ore educatore facendosi loro carico delle spese.ma queste non erano insegnanti specializzate nel sostegno e avevo paura di fare scelta sbagliata.

Ho deciso per la scuola pubblica a tempo pieno.non so se R. reggerà l’orario avendo problemi di attenzione e facilmente si stanca. Cio’ deciso per conciliare lavoro e famiglia.cosa è meglio per questi bimbi?

Possono reggere anche un tempo pieno o e’ proprio sconsigliabile? la scuola pubblica ha poi obbligo a sottoscrivere pei e incontri con asl.e la scuola privata?

[Risposta] Gentile Signora, purtroppo non ho una competenza medica specialistica sulla sindrome di DiGeorge, che pure conosco. Posso però darle una chiave di lettura per i primi due interrogativi che pone e poi rispondere agli altri due. Non so dire cosa è meglio per questi bimbi, proprio perchè nel mio modo di vedere e di operare non c’è niente che è “meglio” in generale, per dei “bimbi” in generale, (benchè accomunati da una specifica sindrome), piuttosto che per QUESTO bimbo , almeno in relazione a questioni specifiche.

Il meglio che si può fare è sempre ciò che è più adatto a quel singolo bambino, ciò che meglio risponde ai suoi bisogni tutti speciali ed alle sue possibilità , tutte sue e da scoprire; anche in questo caso non si può che procedere per tentativi ed errori, cercando di monitorare continuamente le scelte intraprese ed essere pronti a modificarle o adattarle alle evenienze che si verificano. Non possono essere altri che gli operatori, sanitari e scolastici, più prossimi a suo figlio, che lo conoscono e con lui lavorano, a darle riscontri della scelta da compiere sul tempo pieno. Le situazioni scolastiche devono essere sempre sottoposte a verifica ed eventuale modifica o rimodulazione, certo avendo sempre attenzione ad evitare di far subire ai ragazzi mutamenti eccessivi o repentini.

Ad esempio un inserimento scolastico in progress, con lenti incrementi nell’impegno richiesto al bambino, può consentire di intercettare con tempestività quale è il limite di attività per lui tollerabile e che rimanga nei limiti della costruttività . Per quanto riguarda gli obblighi che incombono sulla scuola pubblica, ma anche privata, tra cui quello a svolgere GLH operativi per i ragazzi con disabilità, quello di stilare un PEI, che deve essere condiviso e sottoscritto dai genitori, ecc.. la rimando alle risposte date ad altri genitori, in particolare al signor Tonino, oltre che alla signora Maria ed alla questione dedicata alle scuole private. Pur in contesti differenti, in quelle risposte troverà un quadro esaustivo degli obblighi che ciascuna istituzione (scuola, asl, ecc’) è tenuta ad assolvere, proprio per mission istituzionale.

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